Ecco quali sono i contratti stipulabili da un’Agenzia per il Lavoro

Lavorare tramite un’Agenzia per il Lavoro (APL) è una scelta sempre più diffusa tra i lavoratori che cercano flessibilità e opportunità nel mercato del lavoro. In particolare, le Agenzie per il Lavoro offrono soprattutto contratti in somministrazione: le APL assumono il lavoratore, a tempo determinato o indeterminato, e lo somministrano all’azienda cliente per ricoprire la posizione vacante, guadagnando una percentuale sul suo stipendio orario pagata dal cliente.

Agenzie per il Lavoro

Ecco quali sono i contratti stipulabili da un’Agenzia per il Lavoro

Lavorare tramite un’Agenzia per il Lavoro (APL) è una scelta sempre più diffusa tra i lavoratori che cercano flessibilità e opportunità nel mercato del lavoro. In particolare, le Agenzie per il Lavoro offrono soprattutto contratti di somministrazione: le APL assumono il lavoratore, a tempo determinato o indeterminato, e lo somministrano all’azienda cliente per ricoprire la posizione vacante, guadagnando una percentuale sul suo stipendio orario pagata dal cliente.

La somministrazione di personale è un rapporto di lavoro molto diffuso in diversi settori, tra cui spiccano la logistica ed i servizi alle aziende, dove è presente un forte ricambio di manodopera e spesso si affrontano picchi lavorativi. L’Agenzia per il Lavoro si posiziona al centro della relazione tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice (il cliente), in quanto un’APL è l’unico soggetto autorizzato in Italia a somministrare personale.

Esistono due tipologie di contratti che un’Agenzia per il Lavoro può stipulare per somministrare personale:

  • tempo determinato (ex “lavoro interinale”)
  • tempo indeterminato (chiamato anche “Staff Leasing”)

Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è il più classico dei rapporti di lavoro in somministrazione. Questa tipologia di contratto permette ad un lavoratore di essere assunto da un’Agenzia per il Lavoro e somministrato (si dice anche “mandato in missione”) per un periodo di tempo prestabilito.

È un contratto molto flessibile, infatti può essere utilizzato anche per lavori di breve durata e sono diverse le opportunità che esso offre al lavoratore:

  • Conoscere contesti lavorativi diversi
  • Accumulare esperienze lavorative da inserire nel proprio Curriculum Vitae
  • Dimostrare all’impresa utilizzatrice le proprie capacità e potenzialità, al fine di raggiungere un inserimento stabile e duraturo in azienda
  • Sostituire lavoratori assenti per malattia, infortuni o ferie.

La data di inizio e la durata della missione devono essere comunicate per iscritto dall’Agenzia per il Lavoro al lavoratore e la durata massima consentita è di 24 mesi complessivi presso il medesimo utilizzatore (l’azienda cliente). Nel caso la somministrazione avvenga presso diversi utilizzatori, essa non può superare i 48 mesi.

Sono possibili 6 proroghe per ogni contratto a tempo determinato, sempre nel limite legale dei 24 mesi per un singolo utilizzatore, salvo alcuni specifici casi in cui il contratto può essere prorogato fino ad 8 volte.

Contratto a tempo indeterminato

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato che un’Agenzia per il Lavoro può stipulare con un lavoratore è detto anche Staff Leasing.

Lo Staff Leasing consiste nell’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore da parte di un’Agenzia per il Lavoro al fine di somministrarlo presso un’azienda utilizzatrice. È una tipologia di contratto molto utilizzata dalle grandi aziende per affrontare crescite aziendali o con il fine di integrare in organico nuovi specialisti.

Con il D.lgs n. 81/2015 la Legge italiana ha esteso la somministrazione a tempo indeterminato a qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori. Prima lo Staff Leasing era possibile solo per alcune specifiche attività.

Il lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’Agenzia per il Lavoro ha diritto ad una indennità di disponibilità: durante i periodi in cui il lavoratore non sarà in missione presso l’utilizzatore riceverà un’indennità in base al suo contratto collettivo. La soglia minima dell’indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione indicata dal CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).